Accesso civico generalizzato
Il D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede (art. 5, comma 1 e comma 2) due tipi di accesso, che pertanto si aggiungono all'accesso documentale disciplinato dal capo V della L. 241/1990: l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art.5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
L'accesso civico generalizzato è il diritto per chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Il diritto all'accesso civico generalizzato è esercitabile nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dall'art.5 bis del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e sui quali sono intervenute le linee guida dell'ANAC.
Si specifica che le richieste devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesti e che non sono ammissibili richieste meramente esplorative e generiche.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata a GEAT SRL - Ufficio Trasparenza - Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione (RN)
Può essere redatta su modulo appositamente predisposto (Scarica modulo) e presentata con le seguenti modalità:
- via P.E.C. all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - via e-mail all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tramite posta raccomandata indirizzata a: GEAT SRL - Ufficio trasparenza - Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione (RN)
N.B. Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale).
La domanda potrà essere anche consegnata a mano, previo appuntamento.
Per prenotare l'appuntamento contattare:
Ing. Ivan Giannone
tel. 0541-668011
e-mail
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, GEAT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, GEAT ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis.
RICHIESTA DI RIESAME
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
- via P.E.C. all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - via e-mail all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tramite posta raccomandata indirizzata a: GEAT SRL - Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza - Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione (RN)
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati .Il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
TUTELA
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.
Si precisa che i dati raccolti e pervenuti all’Amministrazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 GDPR “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle disposizioni di legge analoghe (leggi l’informativa completa).